Circa due mesi fa i cittadini di Cairano si sono ritrovati sulla collina del Calvario un palo metallico alto circa 25-30 metri, visibile anche dai comuni limitrofi, su cui sarà installata un’apparecchiatura 5G, ad alta frequenza, che si stagliava alto nel cielo nei pressi di un’area ricca di Beni Culturali e Paesaggistici, come il centro storico di notevole valore storico e paesaggistico, l’area archeologica dell’abitato arcaico del VI-V sec. a. C., le necropoli di contrada Vignale, all’interno dell’area cimiteriale, e a poca distanza da un’altra struttura di telefonia mobile. Nella zona non è l’unica, visto che ne è stata installata una nel territorio di Morra, in piena campagna, e l’altra a Sant’Andrea di Conza, circa due anni fa nella parte alta del paese. Ogni volta, i cittadini hanno mostrato il loro disappunto a causa della loro presenza in aree vincolate o per le presunte cause di gravi malattie per le radiazioni ad alta frequenza.
La normativa
Le istallazioni di ripetitori di e per cellulari sono normati dal Decreto/Legge Gasparri 259/2003. L’art. 90 attribuisce ex lege agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità dei suddetti impianti il carattere di pubblica utilità con cui si permette l’avvio dei lavori anche in assenza di pareri e nulla osta e senza alcun limite alle distanze tra edifici pubblici e privati poiché l’ equipara a servizi strategici nazionali e quindi di fatto un impianto può essere costruito e messo in esercizio con una semplice comunicazione di inizio attività, (fermo restante le eventuali autorizzazioni edilizie in caso di fondamenta, le Autorizzazioni /o concessioni comunali, provinciali, regionali, e statali con particolare riferimento a quanto esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale per il rilascio dell’autorizzazione anche in considerazione di eventuali vincoli paesaggistici a cui potrebbe essere sottoposta l’area di intervento (D.Lgs. n. 42/2004) e quindi l’autorizzazione paesaggistica.
Il 5G non è servizio pubblico
Il problema è che non tutti sanno che la pubblica utilità vale solo per le installazioni di infrastrutture di rete pubblica, come, per esempio, la LTE, internet, la fibra ottica, etc, e non per i servizi aggiuntivi 3-4-5G ed internet su mobile e quindi, come sostenuto da recente pronuncia della corte d’Appello di Venezia Sez. II Civile, Sentenza 1642 28/9/2020, in cui i gestori non possono equiparare i ripetitori per cellulari di pubblica utilità e né può sostenersi che l’attività in sé di telecomunicazione, svolta attraverso le infrastrutture posizionate su terreno dell’ente sia equipollente a un servizio pubblico […] che l’attività svolta dalla compagnia di telefonia è certamente attività di interesse pubblico ma non può qualificarsi servizio pubblico, in quanto: “Nel caso della installazione delle antenne di telefonia mobile su un terreno o un immobile pubblico, mancherebbe in radice il presupposto per l’applicazione della disciplina pubblicistica, vista la distrazione del bene dalla finalità propria, atteso che la locazione/concessione del bene stesso a soggetto privato sancirebbe un illimitato ius ad excludendum da parte dello stesso operatore, in assenza dell’imposizione di obblighi di servizio” Quindi tutto il regime di accesso alle telecomunicazioni ha carattere privatistico. “Le attività di interesse generale (come qualificate dall’art. 30 c. 2 D. Lgs n. 259/2003) non (possono) ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico in quanto i consumatori pagano infatti a società con scopo di lucro, tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato”.
La salute umana
Per quanto riguarda i presunti danni alla salute cagionati dai campi elettromagnetici ad alta frequenza, che da anni preoccupano non poco i cittadini che vivono sotto le antenne, i pareri degli scienziati sono discordanti, anche se, alcuni studi epidemiologici, scientifici, hanno accertato che chi vive vicino alle antenne si ammala di più, per chi vive a una distanza maggiore, di leucemie, linfomi, tumori celebrali, al testicolo, e alla mammella, e melanomi uveali all’occhio,etc. Su quest’ ultimo punto una sentenza del 2003, emessa dal Tribunale di Venezia, con riferimento a un elettrodotto, sentenziò: ”Il rispetto dei limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle emissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, del diritto alla salute. Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, qual’ è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi”.
Nonostante questa incertezza e le raccomandazioni della Commissione europea, e l’Istituto Superiore di Sanità, i governi passati e presenti hanno fatto orecchie da mercante, emanando norme sui limiti cautelativi senza nessun nesso scientifico contro i pareri contrari di numerosi scienziati perché ritenuti non tollerabili dall’organismo umano e in alcuni casi, inoltre, i cittadini o le amministrazioni si sono trovati nuove strutture porta antenne con nuovi apparati elettronici privi di autorizzazioni o con autorizzazioni riferibili a vere o presunte vecchie antenne che venivano sostituite dalla nuova con la scusa di una manutenzione e di conseguenza senza controlli sui limiti cautelativi. Questo avviene solo per evitare il rischio che le strutture venissero bocciate a causa dalla presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici, etc. In poche parole il Tribunale ha sentenziato che noi tutti siamo diventati cavie da esperimento a nostra insaputa e che, solo il tempo e dal conteggio futuro dei numero di malati, sapremo quanto il 3, 4, 5G siano dannosi più di quanto non lo siano adesso alla nostra salute. Ecco perché i cittadini, dopo avere richiesto e ottenuto alcuni documenti dall’UTC di Cairano, hanno dato mandato a un legale per avviare le pratiche per una raccolta firme per procedere poi a inviare un ricorso al Tar per far smontare la struttura con gli apparati 5G e senza scuse.







