Il caso
Un automobilista siciliano è stato fermato per un controllo di routine. Alla richiesta degli agenti di sottoporsi a test antidroga, l’uomo si è rifiutato.
Questo ha comportato una denuncia e una condanna per violazione dell’articolo 187, comma 8, del Codice della strada.
La condanna è stata confermata fino alla Cassazione, che ha stabilito che pochi indizi possono legittimare il test.
I segnali che giustificano il controllo
Secondo la Cassazione (sentenza del 26 settembre 2024), segni come:
- Occhi lucidi
- Mucose nasali arrossate
- Scarsa attenzione
sonosufficientiper sospettare l’assunzione di stupefacenti e invitare il conducente a un accertamento.
La difesa
L’imputato sosteneva:
- Di non essere stato formalmente invitato a fare test non invasivi (es. tampone salivare)
- Mancanza di prove concrete, come analisi sulla sigaretta trovata in suo possesso
La Cassazione ha ritenuto queste obiezioni non sufficienti, confermando la legittimità dell’accertamento.
Cosa prevede la legge
L’articolo 187 del Codice della strada stabilisce:
- Rifiuto di sottoporsi al test: reato punibile con:
- Ammenda da 1.500 a 6.000 €
- Arresto da 6 mesi a 1 anno
Lo stesso vale per il rifiuto di sottoporsi all’etilometro.
La differenza con la guida in stato di ebbrezza è che, per le droghe,non basta solo osservare sintomi: serve un accertamento tecnico, ma gli agenti possono basarsi su indizi per chiedere il test.




