Avviati gli accertamenti della Procura Militare di Roma
LaProcura militare di Roma, guidata dal procuratore Marco De Paolis, ha formalmente avviato degli accertamenti preliminari riguardanti alcuni membri delle Forze Armate. Al centro dell’indagine c’è l’adesione e il ruolo di personale militare all’interno di“Futuro Nazionale”, la struttura organizzativa politica legata al generale Roberto Vannacci.
L’attivitĂ dei magistrati nasce in risposta a un esposto presentato dalSindacato dei Militari. Come precisato dal procuratore De Paolis in una nota, l’obiettivo è verificare “l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare”.
Due sottufficiali nel mirino: a rischio il dovere di neutralitĂ ?
Stando alle prime indiscrezioni,l’attenzione della Procura si starebbe concentrando su almenodue militari.
Nell’esposto, il Sindacato dei Militari fa esplicitamente i nomi di due sottufficiali (giĂ noti come esponenti di sindacati di categoria), chiedendo alla magistratura di chiarire se il loro coinvolgimento nel partito di Vannacci si configuri come una vera e propria attivitĂ politica. Se così fosse, i militari infrangerebbero ildovere di neutralitĂ imposto dal loro ruolo. Il sindacato ha inoltre chiesto di estendere i controlli ad altri eventuali militari coinvolti.

La difesa di Vannacci: “Nessun reato penale, fiduciosi nell’archiviazione”
Immediata la replica della difesa. L’avvocatoGiorgio Carta, legale del generale Roberto Vannacci, ha ridimensionato la vicenda escludendo categoricamente il coinvolgimento penale:“Nei fatti descritti non è ravvisabile alcuna fattispecie di reato, nĂ© comune nĂ© militare. L’eventuale questione potrebbe, al piĂą, essere posta sul piano disciplinare”.
L’avvocato ha poi approfondito l’aspetto normativo, ricordando che nessuna legge vieta espressamente a un militare in servizio di assumere incarichi all’interno di un partito politico. Il divieto, precisa Carta, deriva esclusivamente da un’interpretazione giurisprudenziale (sentenza n. 5845/2017 del Consiglio di Stato), peraltro contraddetta in passato da altre pronunce amministrative, come quelle del Tar Umbria (2011) e del Tar Piemonte (2016).
“In ogni caso– conclude l’avvocato Carta –anche volendo seguire l’interpretazione piĂą restrittiva, la sua eventuale violazione non potrebbe costituire illecito penale senza una precisa fattispecie incriminatrice. Siamo pertanto assolutamente sereni e confidiamo che gli accertamenti si concludano rapidamente con l’archiviazione”.




