Affonda in tempi remoti e radici profonde il binomio del diritto nella letteratura. Il primo giurista ad adottare un approccio giusletterario fu John H. Wigmore, preside della Law School della Northwestern University che, già all’inizio del XX secolo, fu un apripista circa la fusione di letteratura e studi giuridici.
Successivamente, la nascita del movimento “Diritto e letteratura” (Law and Literature) nella sua dimensione moderna risale alla pubblicazione nel 1973 del saggio di James Boyd White ‘’The Legal Imagination’’, nel quale l’autore esprime l’idea che lo studio della letteratura sia necessario per una completa formazione giuridica. Questa formula simboleggerebbe, stando ad una prima prospettiva, che la culla del diritto sia la letteratura stessa. Insita implicitamente nelle nostre vite quale non solo strumento didattico ma, altresì, esemplificazione scritta attraverso la quale il giurista possa affacciarsi sui più disparati temi della società contemporanea, la letteratura si pone quale fondamentale apertura al dialogo ed al confronto con i temi giuridici tradizionali e con il sentire, in modo più profondo e consapevole, il polso della nostra attuale società.
La seconda prospettiva è individuata attraverso la locuzione: “diritto come letteratura”, in cui il diritto è inteso quale fenomeno essenzialmente linguistico e, in quanto tale, come oggetto di analisi secondo i metodi tipici della critica letteraria. Prospettiva questa che si affaccia su di una duplicità di vedute: da un lato, quella squisitamente ermeneutica, basata sull’assunto che le tecniche interpretative di un testo siano neutre rispetto al suo contenuto, e l’altra sostanzialmente comunicativa, radicata nella convinzione secondo la quale il diritto sia una pratica narrativa. E’ opportuno rilevare che, indipendentemente dalla prospettiva che possa trovare accoglimento, entrambe consentono al giurista di operare consapevolmente attraverso tecniche e metodi sperimentati, sia di lettura dei testi giuridici, sia di elaborazione degli scritti giuridici, consolidati in un campo disciplinare – quello relativo agli studi di letteratura – che si occupa, per definizione, dell’uso delle parole. La complementarietà che emerge dalla prospettiva del “diritto come letteratura” e quella del “diritto nella letteratura” è palese ed inequivocabile: l’idea che il diritto sia una pratica narrativa e, pertanto, costituisca un fenomeno linguistico e comunicativo, trova una sponda utile di approfondimento nelle altre “pratiche narrative” – romanzi, film, etc.- che fanno da specchio ai fenomeni sociali.
Nella prospettiva dantesca, Dante immagina l’aldilà come una struttura amministrativa fortemente regolata, dotata di una complessa rete di leggi locali, giurisdizioni gerarchiche, punizioni e ricompense ben calcolate. La costruzione normativa dell’oltremondo dantesco continua a suggestionare l’immaginario collettivo tant’è che, per intendersi, se oggi si pensa alla dannazione, non basta più alludere semplicemente all’Inferno, ma è necessario anche definire lo specifico girone. Dante è, per definizione, un profondo, instancabile sostenitore dell’importanza del giudizio, sia nella sfera del diritto che in quella dell’arte. Per lui, il potere divino non è del tutto svincolato dalle leggi dell’ordine costituito, in quanto l’eccezione può essere ancorata ad un sistema di complesse regole e, in questa sede, il diritto può tollerare l’eccezione. Confidando nella capacità di valutazione critico – soggettiva, il poema incoraggia altresì i lettori a riflettere su queste singole eccezioni che, anziché essere delegate ad un’amorfa decisione sovrana, vengono affidate ad un’esplorazione collettiva condivisa.
Se si dovesse immaginare l’opinione che Alessandro Manzoni aveva dell’Avvocatura traendone spunto dal personaggio dell’Azzeccagarbugli, al quale Renzo si era rivolto per avere un parere sul veto di don Rodrigo al suo matrimonio, si dovrebbe concludere per un giudizio morale assai negativo condito dal disprezzo e dalla derisione. Manzoni era Laureato in Giurisprudenza e, in virtù di questo, per anni, diversi giuristi si sono dedicati a sottolineare proprio le diverse sottigliezze giuridiche che emergono dalle pagine dei Promessi Sposi e, ancor più esplicitamente, nella descrizione dello stato della giustizia nel Seicento, dipinto dallo stesso Manzoni nella Storia della colonna infame.
In onor del vero, ci è ignoto se Manzoni abbia o meno mai svolto la professione forense. Certo è che, all’occasione, poteva dimostrare di essere un eccellente avvocato e che tenesse in gran considerazione la vera professionalità dei colleghi e, talvolta, degli stessi avversari. Quello emergente dalla letteratura sciasciana è un diritto che mai prescinde dalla storicità e dall’ irripetibilità del singolo caso. È un diritto empirico, sempre agganciato alla realtà da cui è prodotto e, dunque, conoscibile solo partendo da eventi concreti. L’autore crede nella legalità ed a essa vi si affida, pur tuttavia essendo perfettamente consapevole di quanto essa sia di complessa, concreta applicazione. Di conseguenza, è estremamente importante per l’autore che il giudice – ma anche gli operatori del diritto tutti – si formi sull’humanitas, oltre che sui codici, perché solo l’humanitas è ciò che può rendere “grande” anche un giudice “piccolo” – di statura e per umiltà – come quello presentato in Porte aperte.




